(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del
                           18 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazioni dell'art. 4
    1.  All'Art. 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n.
30, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il primo periodo e' cosi' sostituito:
    "La  giunta  regionale  stabilisce modalita', procedure e termini
per  la  concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del
disposto  di  cui  all'Art.  4,  commi  1,  3  e  5 del decreto-legge
30 gennaio  1998,  n.  6, e successive modificazioni ed integrazioni,
considerando  in  ogni  caso prioritari gli interventi sulle seguenti
fasce omogenee:";
      b) dopo  la  lettera  f)  e' aggiunta la seguente lettera: "f0)
edifici  nei quali siano presenti le unita' immobiliari indicate alla
lettera e);
      c) alla  lettera  f2)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto il
seguente:  "La  revoca  non  opera  per il proprietario che alla data
della crisi sismica risiedeva all'estero".
    2.  Il  comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30, e' cosi' sostituito:
    "7.   I   beneficiari   dei   contributi  affidano  i  lavori  di
ricostruzione  di importo pari o superiore a trecento milioni di lire
ad  imprese qualificate ai sensi dell'Art. 26-bis dando comunicazione
al  comune  dei  dati  identificativi  dell'impresa qualificata prima
dell'inizio dei lavori".
    3.  Dopo  il  comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
    "7-bis.  I  soggetti  di  cui  al comma 7 possono richiedere alla
Regione  di  qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco
di  cui  all'Art.  26-bis,  ai  soli fini degli interventi privati di
ricostruzione.
    7-ter.  La  mancata  osservanza  della  disposizione  del comma 7
impedisce l'erogazione del contributo".