(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 18 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni dell'art. 4 1. All'Art. 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo e' cosi' sostituito: "La giunta regionale stabilisce modalita', procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'Art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:"; b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera: "f0) edifici nei quali siano presenti le unita' immobiliari indicate alla lettera e); c) alla lettera f2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "La revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero". 2. Il comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' cosi' sostituito: "7. I beneficiari dei contributi affidano i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni di lire ad imprese qualificate ai sensi dell'Art. 26-bis dando comunicazione al comune dei dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori". 3. Dopo il comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. I soggetti di cui al comma 7 possono richiedere alla Regione di qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco di cui all'Art. 26-bis, ai soli fini degli interventi privati di ricostruzione. 7-ter. La mancata osservanza della disposizione del comma 7 impedisce l'erogazione del contributo".